Osservatorio Scolastico AIPD: Scheda n. 270
L'integrazione scolastica nella normativa della provincia di Trento (L. Prov. N. 5/06)
La Legge Provinciale n. 5 del 2006 all'art. 74 regola le "misure e i servizi per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES)".
Nel comma 1 sotto la qualificazione di BES sono accomunati gli alunni con disabilità certificata (lett. a) e quelli con disturbi specifici di apprendimento (lett. b).
Il comma 2 descrive gli interventi promossi dalla provincia e dalle istituzioni scolastiche e formative:
- l'assistenza organizzativa con personale proprio o attraverso convenzioni con soggetti privati accreditati. Potrebbe rientrare in questo concetto sia il trasporto, l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione, l'assegnazione degli insegnanti per il sostegno e di assistenti di base per l'igiene (collaboratori scolastici) che in Trentino dipendono dalla provincia.
- l'acquisto di attrezzature specialistiche (banchi particolari, computer e software appositi, ausili e sussidi didattici, ecc.)
- Stipula di convenzioni per interventi preventivi a favore di studenti con difficoltà di linguaggio e comunicazione.
- Realizzazione di specifici programmi di formazione professionale, per quanti non possono frequentare i normali corsi di formazione professionale, avvalendosi anche di centri di riabilitazione, organizzazioni di volontariato ed enti autorizzati
- Assicurazione di opportunità formative specifiche, anche propedeutiche all'inserimento lavorativo, nonché deroghe ai limiti di durata dei percorsi di istruzione e formazione. Ad esempio potrebbe trattarsi di: borse lavoro, tirocini di lavoro, percorsi formativi più lunghi di quelli ordinari, percorsi misti di istruzione e formazione professionale).
Questo comma si conclude con un principio generale che impegna la Provincia a mettere in atto ogni altro intervento idoneo a dar vita ad una scuola inclusiva.
Il Comma 3 rinvia all'emanazione di un Regolamento esecutivo.
Il Capo III della stessa legge, comprendente gli artt. dal 78 all'83, che tratta degli interventi a favore degli studenti universitari, deve intendersi applicabile anche agli studenti con bisogni educativi speciali, e quindi anche a quelli con disabilità, che, in possesso di un regolare diploma di scuola secondaria di secondo grado (e non del semplice attestato), si iscrivano ad una istituzione universitaria.
IL REGOLAMENTO PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE E L'INCLUSIONE DEGLI STUDENTI CON BES
Il Regolamento di cui al comma 3 della L. Prov. N. 5/06 è stato approvato dalla Giunta Provinciale di Trento con Delibera n. 1073 del 29/4/2008.
Dopo l'art. 4 che indica gli interventi posti in essere dalle istituzioni scolastiche e formative a favore di tutti gli alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali), il regolamento opera una distinzione tra gli alunni con certificazione di disabilità da una parte, a favore dei quali l'art. 5 descrive una serie di attività, e gli alunni con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) (art. 6) e con svantaggio (art. 7) dall'altra.
La distinzione è resa ancora più netta dall'art. 2 comma 1 dello stesso Regolamento che alla lettera b) usa il termine "integrazione" esclusivamente per gli alunni con disabilità certificata, e alla lettera c) usa il termine "inclusione" per gli alunni con DSA e con svantaggio e che alla lettera i) usa il termine "PEI" solo per gli alunni certificati con disabilità e alla lettera j) usa il termine "PEP" solo per gli alunni con DSA e Svantaggio.
Art. 5 Interventi a favore degli studenti con disabilità certificata
Per gli alunni con disabilità certificata l'art. 5, in attuazione della L. n. 104/92, prevede:
- predisposizione di PDF, PEI e fascicolo personale (comma 1);
- esclusivamente per gli alunni del secondo ciclo (scuole superiori e Centri di Formazione Professionale) il comma 2 prevede:
- percorsi misti di istruzione e formazione fino al 20mo anno di età (lett. a) in collaborazione gratuita con Centri di riabilitazione, organizzazioni di volontariato e soggetti privati ed accreditati di cui al successivo capo IV;
- progetti per la prosecuzione del percorso di formazione e istruzione professionale, finalizzati all'inserimento lavorativo, fino al compimento del 25mo anno di età (lett. b) avvalendosi dei soggetti accreditati ai sensi del capo IV;
- progetti di alternanza scuola-lavoro (lett. c).
- è garantita la trasmissione del fascicolo personale di cui al comma 1, da un grado all'altro di scuola e dalla scuola superiore all'ufficio provinciale per l'impiego (comma 3).
Art. 6 e 7 Interventi a favore degli studenti con DSA e svantaggio.
L'art. 6 prevede per gli alunni con DSA, accertati da un neuropsichiatra o da uno psicologo esperto dell'età evolutiva con diagnosi e relazione clinica descrittiva (art. 3 lett. b), la formulazione di un PEP (Progetto Educativo Personalizzato, come definito dell'art. 2, lett. j) che comprende le misure dispensative e compensative che rendono possibile lo studio e una valida valutazione degli apprendimenti.
L'art. 7 riguarda gli studenti con svantaggio determinato da condizioni sociali o ambientali e con gravi difficoltà di apprendimento che possono portare alla dispersione scolastica.
Esso prevede:
- l'individuazione dell'alunno in situazione di svantaggio effettuata dal consiglio di classe, previo parere della famiglia e di uno specialista in psicologia o neuropsichiatria (comma 1);
- formulazione di un PEP che preveda (comma 2):
- obiettivi specifici di apprendimento adeguati alle effettive capacità personali (lett. a);
- interventi tra istituzioni del primo ciclo o queste e quelle del secondo ciclo di istruzione e formazione in collaborazione con i servizi sociali e le realtà educative extrascolastiche (lett. b);
- azioni di orientamento e alternanza scuola-lavoro (lett. c);
- eventuale esonero dall'apprendimento delle lingue straniere (lett. d);
- attività favorenti l'acquisizione del Diploma di 3° media (lett. e).
ALTRE DISPOSIZIONI
Il Capo III del Regolamento detta le modalità organizzative relative alla programmazione del Progetto globale di vita e dei percorsi didattici ed extrascolastici da parte degli operatori scolastici in collaborazione con la famiglia e gli operatori dei servizi territoriali.
La programmazione parte dai singoli consigli di classe, viene raccolta dal Dirigente Scolastico in un progetto d'Istituto che va inviato agli uffici provinciali con la richiesta di tutte le risorse, viene affidata per la gestione al docente referente dei singoli consigli di classe e dal controllo di un nucleo di valutazione a livello provinciale.
Il Capo IV riguarda i requisiti e le modalità di accreditamento per gli Enti che forniscono i servizi.
OSSERVAZIONI
La normativa, fondamentalmente ancorata alla Legge n. 53 del 2003, è interessante perchè estende, con terminologie diverse, anche agli studenti con DSA e con svantaggio molte garanzie riconosciute dalla Legge n. 104/92 agli alunni con disabilità.
Ciò giova alla composizione delle classi, dal momento che anche gli studenti con DSA e con svantaggio vengono formalmente individuati.
Ciò giova anche alla realizzazione del diritto allo studio degli stessi alunni con DSA e con svantaggio nonché di quello dei compagni con e senza disabilità.
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