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L’INPS ha emanato la nuova circolare n. 77/2008 che fornisce indicazioni attuative circa le visite di verifica di competenza ormai esclusiva dello stesso istituto.
La Struttura centrale di Progetto Invalidità Civile, di concerto con la Commissione Medica Superiore e la Direzione Centrale Prestazioni, determina i criteri per l’estrazione a campione e l’individuazione dei soggetti che le Commissioni Mediche di Verifica Provinciale dovranno sottoporre a verifica straordinaria nel corso dell’anno.
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L’INPS ha emanato la nuova circolare n. 77/2008 che fornisce indicazioni attuative circa le visite di verifica di competenza ormai esclusiva dello stesso istituto.
La Struttura centrale di Progetto Invalidità Civile, di concerto con la Commissione Medica Superiore e la Direzione Centrale Prestazioni, determina i criteri per l’estrazione a campione e l’individuazione dei soggetti che le Commissioni Mediche di Verifica Provinciale dovranno sottoporre a verifica straordinaria nel corso dell’anno.
Gli invalidi sono chiamati a visita di verifica con le modalità indicate dalle norme (lettera raccomandata inviata con congruo anticipo, nella quale va chiarito che i soggetti possono farsi assistere, nel corso della visita, da un medico di fiducia).
Per coloro che si trovino nell’impossibilità fisica di raggiungere la sede della verifica e presentino idonea documentazione medica, può essere disposta la visita domiciliare. La visita domiciliare è disposta d’ufficio, senza far luogo al provvedimento di sospensione nei riguardi dei soggetti ultrasettantenni, dei minori affetti da gravi patologie congenite (corrispondenti ad un grado di invalidità del 100%) e dei soggetti affetti da patologie irreversibili.
I medici incaricati di effettuare la verifica accertano, nei confronti dei cittadini invalidi beneficiari di pensioni, assegni e indennità, la permanenza del possesso dei requisiti sanitari prescritti per il diritto alla specifica provvidenza economica in pagamento.
In sede di verifica straordinaria, sono valutate le patologie riscontrate all’atto della visita, tenendo quindi conto di quelle insorte successivamente all’accertamento primario (D.L. 30 settembre 2003 n. 526) e con riferimento alle disposizioni di legge ed alle tabelle indicative delle percentuali di invalidità esistenti al momento della verifica straordinaria stessa.
Le verifiche straordinarie non permettono di riconoscere una percentuale di invalidità superiore a quella in precedenza determinata (art. 2 e 3 D.M. Tesoro del 20.09.89 n. 293).
Qualora le malattie invalidanti a suo tempo accertate o documentate siano giudicate aggravate, tale giudizio vale unicamente ai fini della verifica. L’interessato, ove lo ritenga opportuno, può presentare domanda di aggravamento (alla ASL), con la consueta procedura.
Il verbale definitivo va trasmesso sollecitamente alla struttura amministrativa di Sede (unità di processo competente): qualora non risulti confermata la permanenza dei requisiti sanitari, si procederà all’immediata adozione del provvedimento di sospensione dei pagamenti e alla successiva revoca. Qualora invece risulti confermata la permanenza dei requisiti, il verbale dei medici è conservato agli atti della Commissione e una copia va trasmessa alla struttura amministrativa per verificare la regolarità dei pagamenti (es. ripristino in caso di eventuale sospensione). Copia del verbale medesimo dovrà essere inviata al soggetto interessato, alla ASL ed alla CMS, che potrà riservarsi di richiedere ulteriori note o sintetiche relazioni sull’attività svolta.
A norma dell’art. 6 comma 3, della legge 9 maggio 2006, n.80, i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti (inclusi quelli affetti da sindrome da talidomide), che abbiano ottenuto il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione. Le menomazioni di cui alla citata legge n. 80/2006 sono elencate nel Decreto interministeriale 2 agosto 2007 che individua le patologie e le condizioni di perdita di funzioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo ed è individuata la documentazione sanitaria da acquisire al fine di comprovare l’invalidità. Allo scopo di evitare che le verifiche straordinarie possano interessare anche i predetti soggetti, si ravvisa la necessità di richiedere, in via preliminare alle ASL, i fascicoli sanitari degli invalidi da sottoporre a verifica straordinaria, per un indispensabile esame preventivo della documentazione sanitaria.
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